Entrata in vigore delle norme poste a protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Entrata in vigore delle norme poste a protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

(Capo V del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che il 26 aprile 2010 entreranno in vigore le norme poste a protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali in esso contenute e prevede una serie di adempimenti tra i quali la frequenza di specifici corsi per assolvere in termini di correttezza e di efficienza alle incombenze derivanti dal provvedimento legislativo.

Gli articoli che disciplinano la tutela dei lavoratori che incorrono nei rischi di radiazioni ottiche artificiali prevedono l’adozione di misure di prevenzione e l’effettuazione di una diagnosi precoce dei possibili danni alla vista e alla cute, conseguenti lo svolgimento di lavori in cui è richiesta l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Infatti, il decreto ha recepito quanto contenuto nella direttiva 2006/25/CE sui rischi connessi all’esposizione a qualsiasi radiazione ottica, coerente (laser) e incoerente artificiale.

I lavoratori possono tollerare l’esposizione alle radiazioni fino al raggiungimento di certi valori limite, i quali sono stati elaborati proprio per stabilire i limiti di esposizione alle radiazioni ottiche, e si basano sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. I lavoratori esposti a radiazioni ottiche che non superano questi limiti devono considerarsi protetti contro gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Per quanto riguarda i rischi, l’art. 216 stabilisce che il datore di lavoro, nel momento della valutazione, è tenuto a misurare e/o calcolare i livelli di radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, affinché i dati raccolti conducano all’adozione di misure di protezione e prevenzione idonee a tutelare i lavoratori.

In seguito alla redazione di un documento contenente la valutazione sui rischi, il datore di lavoro avrà anche il compito di strutturare un programma di azione che includa la pianificazione delle misure tecniche e organizzative idonee ad eliminare o a ridurre al disotto dei livelli di guardia il quantitativo delle radiazioni che costituiscono un rischio per i lavoratori.

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