PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DI METALLI E DI MATERIALI VARI

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DI METALLI E DI MATERIALI VARI

La Regione Piemonte ha aggiornato il provvedimento di autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, pubblicando sul Bollettino della Regione Piemonte n. 19 del 12 maggio 2011 la D.D. 2 maggio 2011, n. 145, successivamente rettificata con le D.D. 6 maggio 2011, n. 149, e 28 giugno 2011, n. 205.

Con la successiva D.D. 20 giugno 2011, n. 189, la Regione ha esteso la possibilità di adire al procedimento anche agli stabilimenti che lavorano altri materiali, oltre ad eventuali metalli, comprendendo sia lavorazioni meccaniche che trattamenti e rivestimenti.

La nuova autorizzazione rinnova l’autorizzazione di carattere generale, di cui alla D.G.R. n. 28-993 del 30 agosto 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006, presentando rispetto al passato due importanti novità:

  • la durata dell’autorizzazione è di 10 anni invece che illimitata;
  • l’autorizzazione si riferisce allo stabilimento e non agli impianti; questo significa che il procedimento in via generale può essere utilizzato solo se tutti gli impianti presenti nello stabilimento sono inclusi tra quelli considerati nel provvedimento.

Le principali scadenze derivanti dall’applicazione della nuova autorizzazione di carattere generale sono le seguenti:

  1. I gestori che eserciscono stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici e sono titolari di autorizzazioni sulla base dei seguenti provvedimenti:
    • G.R. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994 per gli impianti per la pulizia di superfici;
    • G.R. n. 28-993 del 30 agosto 1995 per gli impianti del settore metalmeccanico;
    • G.R. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 per gli impianti per la verniciatura di oggetti vari;
    • G.R. n. 7-9073 del 22 maggio 1996 per gli impianti di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici;
    • D. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001 per gli impianti per attività di servizio;
      entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente atto, quindi entro il 12 novembre 2011, se aderiscono al provvedimento sulla metalmeccanica, e entro il 28 dicembre 2011, se aderiscono a quello sui materiali vari, devono:
  • presentare domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all’Allegato 2C, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
  • rispettare dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell’Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti (soggetti ad autorizzazione se di potenza termica nominale ≥ 3 MW);
  • impegnarsi ad apportare sugli altri impianti gli adeguamenti necessari al fine di rispettare i requisiti tecnico gestionali e le prescrizioni stabilite nell’Allegato 3 entro 2 anni dalla presentazione della domanda;
  • allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell’Allegato 3;
  • qualora il gestore non possa avvalersi del provvedimento in via generale, o per motivi tecnico-impiantistici o per la presenza di impianti non coperti, deve presentare istanza in via ordinaria sempre entro le date di cui sopra, specificandone i motivi.
  1. I gestori che eserciscono stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici con impianti che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. 203/1988, devono presentare la domanda per l’autorizzazione carattere generale utilizzando il modello di cui all’Allegato 2B entro i termini sotto indicati, fissati dall’art. 281, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, rinunciando alle autorizzazioni in essere:
    • entro il 31 dicembre 2011, per gli impianti anteriori al 1988;
    • tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000;
    • tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
  1. I gestori titolari di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06 per tutti gli impianti dello stabilimento di lavorazione e trattamento di materiali metallici, che intendono aderire all’autorizzazione di carattere generale, devono:
    • presentare la domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all’Allegato 2D, prima della scadenza dell’autorizzazione ordinaria in essere, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
    • rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all’Allegato 3 al momento della presentazione della domanda e impegnarsi a rispettare le prescrizioni del medesimo allegato;
    • allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell’Allegato 3.
  2. I gestori che eserciscono stabilimenti i cui impianti non richiedevano autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/1988, ma che ora debbono essere autorizzati, devono:
    • presentare domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all’Allegato 2E, entro il 31 luglio 2012;
    • realizzare eventuali adeguamenti impiantistici o gestionali entro il 1° settembre 2013, con l’eccezione dei generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti (soggetti ad autorizzazione se di potenza termica nominale ≥ 3 MW), che devono rispettare le prescrizioni già al momento della presentazione della domanda.
  1. I gestori che intendono installare, trasferire o modificare uno stabilimento di lavorazione e trattamento di materiali metallici possono presentare la domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all’Allegato 2A almeno 15 giorni prima dell’installazione, del trasferimento e della modifica dello stabilimento.

Si ricorda che l’adesione al provvedimento in via generale e alle relative prescrizioni non è obbligatoria e che, qualora il gestore ritenga di proporre situazioni impiantistiche, tecniche o gestionali diverse, può farlo seguendo procedimento ordinario, a condizione di fornire adeguate motivazioni.

La Regione e le Province hanno attivato sui propri siti eb istituzionali una procedura informatizzata, quale supporto alla redazione della domanda di adesione all’autorizzazione in via generale.

Per l’accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante dell’azienda, che presenta la domanda, oppure il soggetto da esso delegato alla presentazione della domanda stessa disponga di un certificato digitale rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto da DigitPA (http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale).

L’impresa, in alternativa, può procedere alla compilazione della domanda senza usufruire della procedura informatizzata, utilizzando la modulistica reperibile nel sito della

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