Entrata in vigore delle norme poste a protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a STRESS LAVORO-CORRELATO

Entrata in vigore delle norme poste a protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a STRESS LAVORO-CORRELATO

(Art. 28 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che l’ 1 agosto 2010 entreranno in vigore le norme poste a protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a stress lavoro-correlato in esso contenute e prevede una serie di adempimenti tra i quali la frequenza di specifici corsi per assolvere in termini di correttezza e di efficienza alle incombenze derivanti dal provvedimento legislativo.

Lo stress lavoro-correlato è ad oggi uno dei rischi più importanti per la salute dei lavoratori.

Da dati statistici ufficiali è emerso che in Europa un lavoratore su quattro è esposto al rischio e circa il 50% delle giornate lavorative perse viene attribuito a problemi legati allo stress.

Da questi dati emerge chiara l’esigenza di prevenire il rischio da stress lavoro correlato per migliorare l’efficienza lavorativa, abbattendo i costi sia sociali che aziendali.

Per tali motivi il D. Lgs 81/08 e le modifiche introdotte dal correttivo, hanno previsto una serie di obblighi precisi in capo al datore di lavoro.

Occorre innanzitutto precisare che il richiamato art. 28, comma 1, del D. Lgs. 81/08 fa riferimento ad un potenziale fattore di rischio, quello dello stress lavoro-correlato, i cui contorni sono stati chiaramente delimitati in sede europea e come tali ripresi dall’Accordo interconfederale 9 giugno 2008. Oggetto di valutazione, quindi, non sono i rischi psicosociali in generale né il mobbing né la violenza sul lavoro e nemmeno il disturbo post traumatico da stress.

Altro aspetto da porre in evidenza è il riferimento di legge a “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”: questa precisa locuzione normativa comporta, quale preventivo approccio da parte aziendale in sede valutativa, l’individuazione di eventuali gruppi di lavoratori potenzialmente interessati dal rischio stress.

Un ulteriore elemento essenziale da sottolineare è che, secondo l’Accordo interconfederale 9 giugno 2008, l’obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute e sicurezza dei propri lavoratori riguarda gli aspetti dello stress lavoro-correlato “in quanto essi incidano su un fattore di rischio lavorativo rilevante”. Lo stress lavoro-correlato, quindi, rientra nell’iter di valutazione dei rischi, ma occorre accertarne l’incidenza su rischi rilevanti ai fini della sicurezza.

Va infine premesso che, tra i fattori da analizzare ai fini dell’individuazione di problemi di stress lavoro-correlato, l’art. 4, comma 2, dell’Accordo interconfederale evidenzia:

  • l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro ecc.);
  • le condizioni di lavoro ed ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.);
  • la comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.);
  • la presenza di fattori soggettivi quali tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alle situazioni, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti ecc.

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