STRESS LAVORO CORRELATO: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA

STRESS LAVORO CORRELATO: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA

La Commissione consultiva permanente, prevista dall’articolo 6 del D. Lgs 81/08, ha completato i lavori volti all’individuazione delle indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del medesimo provvedimento.

Le attese indicazioni metodologiche elaborate dalla Commissione consultiva permanente sono state pubblicate il 18 novembre 2010 con lettera circolare del Ministero del lavoro ed il 31 dicembre è la data di avvio delle attività di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato da parte delle imprese.

Per consentire una lettura delle indicazioni metodologiche e per supportare le imprese nel processo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, segnaliamo i punti significativi.

Principali aspetti in merito alle scadenze degli obblighi per le imprese:

L’art. 28, comma 1-bis, del D. Lgs 81/08 (come modificato dall’art. 8 della L. 30/07/2010 n. 122), prevede che la valutazione dello stress lavoro-correlato sia effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010.

Le linee guida della Commissione Consultiva, in merito ai termini di decorrenza degli obblighi precisano che:

  • La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/08, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche, e non come momento nel quale l’azienda deve già essere in possesso di una completa valutazione.
  • La programmazione temporale, a decorrere dal 31 dicembre 2010, delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Nell’attività di controllo gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo. Si ritiene che, in mancanza, l’ASL potrà contestare una incompleta valutazione del rischio.
  • I datori di lavoro che, alla data di approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, non debbono ripetere l’indagine, ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del D. Lgs. 81/08.

La metodologia disegnata dalla Commissione configura un procedimento per fasi successive ed eventuali, alternate anche a periodi di monitoraggio.

Il documento della Commissione è stato elaborato in modo da garantire certezza all’azienda, senza lasciare spazio ad un giudizio di congruità dei termini da parte del personale ispettivo. È ovvio, però, che le indicazioni, anche temporali, riportate nel documento di valutazione dei rischi dovranno essere coerenti con il processo valutativo, con le dimensioni e l’organizzazione dell’impresa, con la complessità delle attività esercitate, con il numero di lavoratori coinvolti, con i processi di lavoro ed i gruppi omogenei individuati, etc.

Una palese incoerenza tra tempi e complessità organizzativa potrebbe giustificare una valutazione negativa da parte degli organi di vigilanza, come avviene per tutti gli altri aspetti della valutazione dei rischi.

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